Art. 13. 
 
  Il primo comma dell'art. 374 del  Codice  di  procedura  penale  e'
sostituito dal seguente: 
  « Il giudice istruttore, se riconosce che il fatto  costituisce  un
reato di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria,  e  che  vi
sono  sufficienti  prove  a  carico  dell'imputato  per  rinviarlo  a
giudizio, ordina con  sentenza  il  rinvio  dell'imputato  avanti  al
tribunale o al pretore competente, salvo che ritenga di concedere  il
perdono giudiziale ».