Art. 14. Il primo periodo del primo comma dell'art. 506 del Codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: « Il pretore che, nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio, in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritiene di dover infliggere soltanto la multa o l'ammenda, puo' pronunciare la condanna per decreto senza procedere al dibattimento ».