Art. 14. 
 
  Il primo periodo del  primo  comma  dell'art.  506  del  Codice  di
procedura penale e' sostituito dal seguente: 
  « Il pretore  che,  nei  procedimenti  per  reati  perseguibili  di
ufficio, in seguito all'esame degli atti e  alle  investigazioni  che
reputa necessarie, ritiene di dover infliggere soltanto  la  multa  o
l'ammenda, puo' pronunciare la condanna per decreto  senza  procedere
al dibattimento ».