Art. 15. 
 
  Il limite di pena pecuniaria, stabilito per d'appellabilita'  delle
sentenze dagli articoli 512, nn. 1 e 3, e 513, nn. 1 e 3, del  Codice
di procedura penale e' raddoppiato. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando chiunque spetti di  osservarlo  e  di  farlo
osservare come legge dello Stato. 
 
  Dato a Roma, addi' 5 ottobre 1945 
 
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                                                    PARRI - TOGLIATTI 
 
  Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI 
  Registrato atta Corte dei conti, addi' 2 novembre 1945 
  Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 1. - FRASCA