Art. 15. Il limite di pena pecuniaria, stabilito per d'appellabilita' delle sentenze dagli articoli 512, nn. 1 e 3, e 513, nn. 1 e 3, del Codice di procedura penale e' raddoppiato. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 5 ottobre 1945 UMBERTO DI SAVOIA PARRI - TOGLIATTI Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato atta Corte dei conti, addi' 2 novembre 1945 Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 1. - FRASCA