Art. 2. 
 
  Il  testo  dell'art.  26  del  Codice,  penale  e'  sostituito  dal
seguente: 
  La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma
non inferiore a lire cinquanta, ne' superiore a lire ventimila. 
 
  Quando, per le edizioni economiche  del  reo,  l'ammenda  stabilita
dalla legge  puo'  presumersi  inefficace,  anche  se  applicata  nel
massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al triplo ยป.