Art. 3. 
 
  Le pene pecuniarie comminate per i singoli reati dal Codice  penale
e dalle leggi penali speciali, nonche' le altre  sanzioni  pecuniarie
comminate, per le singole infrazioni, dal Codice di procedura penale,
sono raddoppiate. 
 
  La presente disposizione non si applica alle pene proporzionali.