Art. 4. 
 
  Il testo dell'art. 66, n. 3, del Codice penale e'  modificano  come
segue: 
  « 3° e, rispettivamente, lire duecentomila o  quarantamila,  se  si
tratta della multa  o  dell'ammenda;  ovvero,  rispettivamente,  lire
seicentomila o centoventimila, se il giudice si vale  della  facolta'
indicata nel secondo capoverso dell'art. 24 e nel capoverso dell'art.
26 ».