Art. 4. Il testo dell'art. 66, n. 3, del Codice penale e' modificano come segue: « 3° e, rispettivamente, lire duecentomila o quarantamila, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire seicentomila o centoventimila, se il giudice si vale della facolta' indicata nel secondo capoverso dell'art. 24 e nel capoverso dell'art. 26 ».