Art. 5. Il testo dell'art. 78, comma 1°, n. 3, del Codice penale e' modificato come segue: « 3° lire trecentomila per la multa, e lire sessantamila per l'ammenda; ovvero lire ottocentomila per la multa e lire centosessantamila per l'ammenda se il giudice si vale della facolta' - indicata nel secondo capoverso dell'art. 24 e nel capoverso dell'art. 26 ».