Art. 5. 
 
  Il testo dell'art. 78,  comma  1°,  n.  3,  del  Codice  penale  e'
modificato come segue: 
  « 3° lire trecentomila  per  la  multa,  e  lire  sessantamila  per
l'ammenda;  ovvero  lire  ottocentomila   per   la   multa   e   lire
centosessantamila per l'ammenda se il giudice si vale della  facolta'
- indicata  nel  secondo  capoverso  dell'art.  24  e  nel  capoverso
dell'art. 26 ».