Art. 6. 
 
  Il  testo  dell'art.  135  del  Codice  penale  e'  sostituito  dal
seguente: 
  « Quando, per qualsiasi effetto  giuridico,  si  deve  eseguire  un
ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha  luogo
calcolando cento lire, o frazione di cento lire, di pena  pecuniaria,
per un giorno di pena detentiva ».