Art. 6. Il testo dell'art. 135 del Codice penale e' sostituito dal seguente: « Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando cento lire, o frazione di cento lire, di pena pecuniaria, per un giorno di pena detentiva ».