Art. 8. 
 
  Il primo comma dell'art. 237 del Codice penale  e'  sostituito  dal
seguente: 
  La cauzione di buona condotta e' data mediante il deposito,  presso
la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore  a  lire  duemila,
ne' superiore a lire cinquantamila ยป.