Art. 9. L'art. 30 del Codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: «Appartiene al tribunale la cognizione dei reati diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, e che non sono attribuiti alla competenza del pretore. Tuttavia, qualora per il concorso di circostanze attenuanti, diverse da quelle prevedute nell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, il procuratore del Regno ritenga applicabile una pena che rientri nei limiti indicati nel primo comma dell'articolo seguente, puo', con provvedimento insindacabile e fino a che non sia per la prima volta aperto il dibattimento, disporre la rimessione al pretore del procedimento di competenza del tribunale. Ugualmente il giudice istruttore e la sezione istruttoria, qualora ricorrano le condizioni stabilite nel precedente comma, possono, su conforme richiesta del pubblico ministero, ordinare la rimessione del procedimento innanzi al pretore ».