Art. 9. 
 
  L'art.  30  del  Codice  di  procedura  penale  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Appartiene al tribunale la cognizione dei reati diversi da  quelli
indicati nell'articolo precedente, e che  non  sono  attribuiti  alla
competenza del pretore. 
 
  Tuttavia,  qualora  per  il  concorso  di  circostanze  attenuanti,
diverse da quelle  prevedute  nell'art.  2  del  decreto  legislativo
Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, il procuratore  del  Regno
ritenga applicabile una pena che  rientri  nei  limiti  indicati  nel
primo  comma  dell'articolo   seguente,   puo',   con   provvedimento
insindacabile e fino a che non sia  per  la  prima  volta  aperto  il
dibattimento, disporre la rimessione al pretore del  procedimento  di
competenza del tribunale. 
 
  Ugualmente il giudice istruttore e la sezione istruttoria,  qualora
ricorrano le condizioni stabilite nel precedente comma,  possono,  su
conforme richiesta del pubblico ministero, ordinare la rimessione del
procedimento innanzi al pretore ».