Art. 2.

  L'organico  del  ricostituito comune di Segariu e quelle del comune
di   Furtei   saranno  stabiliti  dal  Prefetto,  sentita  la  Giunta
provinciale amministrativa.
  Il  numero  dei  posti  ed  i  gradi  relativi  non potranno essere
superiori  rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni
suddetti,   anteriormente   alla   loro   fusione   disposta  con  R.
decreto-legge 16 settembre 1927, n. 1854.
  Al  personale  gia'  in  servizio  presso il comune di Furtei e che
eventualmente  sara'  inquadrato  nei predetti organici, non potranno
essere   attribuiti  posizione  gerarchica  e  trattamento  economico
superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.