Art. 2. L'organico del ricostituito comune di Segariu e quelle del comune di Furtei saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti, anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto-legge 16 settembre 1927, n. 1854. Al personale gia' in servizio presso il comune di Furtei e che eventualmente sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.