Art. 3.

  A  favore  dei procuratori ex combattenti (militari o partigiani) o
che  hanno  compiuto  un  anno di servizio militare dopo il 10 giugno
1940,  il tempo trascorso sotto le armi e' computato limitatamente ad
un  triennio, nel periodo di esercizio della professione agli effetti
dell'iscrizione  nell'albo  degli  avvocati.  Lo  stesso beneficio si
applica   agli  avvocati  agli  effetti  della  iscrizione  nell'albo
speciale.