Art. 3. A favore dei procuratori ex combattenti (militari o partigiani) o che hanno compiuto un anno di servizio militare dopo il 10 giugno 1940, il tempo trascorso sotto le armi e' computato limitatamente ad un triennio, nel periodo di esercizio della professione agli effetti dell'iscrizione nell'albo degli avvocati. Lo stesso beneficio si applica agli avvocati agli effetti della iscrizione nell'albo speciale.