Art. 4. A favore dei procuratori iscritti nell'albo in virtu' dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, il tempo trascorso dalla pubblicazione della graduatoria degli esami a cui parteciparono fino alla iscrizione nell'albo predetto, e' computato come esercizio della professione, agli effetti dell'iscrizione nell'albo degli avvocati.