Art. 4.

  A favore dei procuratori iscritti nell'albo in virtu' dell'articolo
4  del  decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215,
il  tempo trascorso dalla pubblicazione della graduatoria degli esami
a  cui  parteciparono  fino  alla  iscrizione  nell'albo predetto, e'
computato    come   esercizio   della   professione,   agli   effetti
dell'iscrizione nell'albo degli avvocati.