Art. 2. Gli uffici dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo sono trasferiti alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, restando soppresse le cariche di Alto Commissario, di Segretario generale e di Commissario, previste dall'art. 40 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 410.