Art. 2.

  Gli  uffici  dell'Alto  Commissariato  per  le  sanzioni  contro il
fascismo   sono  trasferiti  alle  dipendenze  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri,  restando  soppresse  le  cariche  di  Alto
Commissario,  di  Segretario  generale  e  di  Commissario,  previste
dall'art.  40 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944,
n.  159, modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio
1945, n. 410.