UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno; 
  Sentito il Consiglio dei Ministeri; 
  Sulla proposta dei Ministri Segretari di  Stato  per  la  grazia  e
giustizia, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' concessa amnistia per i reati militari,  diversi  da  quelli  di
assenza dal servizio, punibili con pena detentiva non  superiore  nel
massimo a cinque anni.