UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno; Sentito il Consiglio dei Ministeri; Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. E' concessa amnistia per i reati militari, diversi da quelli di assenza dal servizio, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni.