Art. 11. 
 
  I benefici di cui agli articoli 1 e 3 a 6 sono estesi agli estranei
alle Forze armate che abbiano  concorso  nel  reato  militare  o  che
abbiano commesso favoreggiamento, ai sensi degli articoli 378  e  379
del Codice penale, nel reato suddetto. Ad essi si  applica  anche  il
beneficio di cui all'art. 2 purche' abbiano i requisiti  previsti  da
tale disposizione.