Art. 11. I benefici di cui agli articoli 1 e 3 a 6 sono estesi agli estranei alle Forze armate che abbiano concorso nel reato militare o che abbiano commesso favoreggiamento, ai sensi degli articoli 378 e 379 del Codice penale, nel reato suddetto. Ad essi si applica anche il beneficio di cui all'art. 2 purche' abbiano i requisiti previsti da tale disposizione.