Art. 2. E' pure concessa amnistia per i reati militari punibili con pena detentiva non superiore nel minimo a cinque anni a favore di chi per fatti di armi o per servizi di guerra successivi alla data del commesso reato e' stato decorato al valor militare o promosso per merito di guerra o riconosciuto dalle competenti autorita' militari affetto da mutilazione o da invalidita' comprese Belle otto categorie della tabella A allegata alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.