Art. 2. 
 
  E' pure concessa amnistia per i reati militari  punibili  con  pena
detentiva non superiore nel minimo a cinque anni a favore di chi  per
fatti di armi o per  servizi  di  guerra  successivi  alla  data  del
commesso reato e' stato decorato al valor  militare  o  promosso  per
merito di guerra o riconosciuto dalle competenti  autorita'  militari
affetto da mutilazione o da invalidita' comprese Belle otto categorie
della tabella A allegata alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.