Art. 3. 
 
  E' concessa amnistia per  i  delitti  di  assenza  dal  servizio  a
condizione che il colpevole, dopo l'8 settembre 1943 ed anteriormente
al 1° maggio 1945, si sia spontaneamente presentato alle armi, o  sia
spontaneamente ritornato nelle  Forze  armate  regolari  nazionali  o
delle Nazioni Unite  ovvero  abbia  effettivamente  partecipato  alla
attivita' bellica in Italia o  all'estero,  il  reparti  di  patrioti
riconosciuti ai sensi  del  decreto  legislativo  Luogotenenziale  21
agosto 1945, n. 518.