Art. 3. E' concessa amnistia per i delitti di assenza dal servizio a condizione che il colpevole, dopo l'8 settembre 1943 ed anteriormente al 1° maggio 1945, si sia spontaneamente presentato alle armi, o sia spontaneamente ritornato nelle Forze armate regolari nazionali o delle Nazioni Unite ovvero abbia effettivamente partecipato alla attivita' bellica in Italia o all'estero, il reparti di patrioti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.