Art. 5. 
 
  Le pene inflitte o da infliggere in base all'art. 4 sono condonate.
  Per coloro che abbiano tuttora  obblighi  militari  la  concessione
  dell'indulto e' subordinata alla  presentazione  ad  una  autorita'
  militare entro due  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
  presente decreto. Questo termine decorre dal giorno del ritorno  in
  Italia per chi alla data di entrata in vigore del presente  decreto
  si trovi all'esterno.