Art. 5. Le pene inflitte o da infliggere in base all'art. 4 sono condonate. Per coloro che abbiano tuttora obblighi militari la concessione dell'indulto e' subordinata alla presentazione ad una autorita' militare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Questo termine decorre dal giorno del ritorno in Italia per chi alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovi all'esterno.