Art. 7. 
 
  Sono esclusi dall'amnistia e dall'indulto previsti  dagli  articoli
precedenti: 
    1) i reati commessi con un fine in contrasto con quello  indicato
e nell'art. 1 del R. decreto 5 aprile 1944, n. 96; 
    2) i reati commessi in danno delle Forze armato alleate  o  delle
persone che ad esse appartengono; 
    3) i reati contro le leggi e gli usi di guerra. 
  Sono esclusi dall'amnistia di cui all'art. 3 i reati di assenza dal
servizio commessi in presenza del nemico o con  passaggio  al  nemico
dopo il 13 ottobre 1943. 
  Sono  esclusi  dal  condono  di  cui  all'art.  6  il  delitto   di
insubordinazione nell'ipotesi prevista dall'art. 186 primo e  secondo
comma del Codice penale militare di pace e  il  delitto  di  violenza
contro inferiori nell'ipotesi prevista dall'art.  195  secondo  comma
del Codice penale militare di pace.