Art. 7. Sono esclusi dall'amnistia e dall'indulto previsti dagli articoli precedenti: 1) i reati commessi con un fine in contrasto con quello indicato e nell'art. 1 del R. decreto 5 aprile 1944, n. 96; 2) i reati commessi in danno delle Forze armato alleate o delle persone che ad esse appartengono; 3) i reati contro le leggi e gli usi di guerra. Sono esclusi dall'amnistia di cui all'art. 3 i reati di assenza dal servizio commessi in presenza del nemico o con passaggio al nemico dopo il 13 ottobre 1943. Sono esclusi dal condono di cui all'art. 6 il delitto di insubordinazione nell'ipotesi prevista dall'art. 186 primo e secondo comma del Codice penale militare di pace e il delitto di violenza contro inferiori nell'ipotesi prevista dall'art. 195 secondo comma del Codice penale militare di pace.