Art. 8. 
 
  L'amnistia e il condono previsti dagli articoli precedenti  non  si
applicano: 
    1) nei confronti di coloro che hanno  riportato,  alla  data  del
presente decreto, una  o  piu'  condanne  per  delitti  non  colposi,
diversi  da  quelli  di  assenza  dal  servizio,  a  pena   detentiva
superiore, nel complesso, a cinque anni. Nell'applicazione di  questa
disposizione non si tiene conto delle condanne estinte per precedente
amnistia, ne' dei reati estinti, alla data del presente decreto,  per
il decorso dei termini della sospensione condizionale  della  pena  a
norma dell'art. 67 del Codice penale, ne' delle condanne per le quali
sia intervenuta la riabilitazione; 
    2) nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto si
trovano in stato di latitanza, salvo che si costituiscano in  carcere
entro tre mesi dalla data stessa. Questa disposizione non si  applica
nel caso in cui la pena da espiare sia  interamente  condonata  o  il
reato sia estinto per amnistia. 
  Il condono previsto dall'art. 6 e' limitata alla durata di due anni
nei confronti di  coloro  che  gia'  hanno  beneficiato  del  condono
concesso con il R. decreto 5 aprile 1944, n. 96.