Art. 8. L'amnistia e il condono previsti dagli articoli precedenti non si applicano: 1) nei confronti di coloro che hanno riportato, alla data del presente decreto, una o piu' condanne per delitti non colposi, diversi da quelli di assenza dal servizio, a pena detentiva superiore, nel complesso, a cinque anni. Nell'applicazione di questa disposizione non si tiene conto delle condanne estinte per precedente amnistia, ne' dei reati estinti, alla data del presente decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 67 del Codice penale, ne' delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione; 2) nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto si trovano in stato di latitanza, salvo che si costituiscano in carcere entro tre mesi dalla data stessa. Questa disposizione non si applica nel caso in cui la pena da espiare sia interamente condonata o il reato sia estinto per amnistia. Il condono previsto dall'art. 6 e' limitata alla durata di due anni nei confronti di coloro che gia' hanno beneficiato del condono concesso con il R. decreto 5 aprile 1944, n. 96.