Art. 2. 
 
  L'organico del ricostituito comune di Ollastra Simaxis e quello del
comune di Simaxis saranno stabiliti dal Prefetto, sentita  la  Giunta
provinciale amministrativa. 
  Il numero dei  posti  ed  i  gradi  relativi  non  potranno  essere
superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai  Comuni
suddetti anteriormente alla loro fusione, disposta con R.  decreto  5
febbraio 1928, n. 222. 
  Al personale gia' in servizio presso  il  comune  di  Simaxis  che,
eventualmente, sara' inquadrato nei predetti organici;  non  potranno
essere  attribuiti  posizione  gerarchica  e  trattamento   economico
superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.