Art. 2. L'organico del ricostituito comune di Ollastra Simaxis e quello del comune di Simaxis saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione, disposta con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 222. Al personale gia' in servizio presso il comune di Simaxis che, eventualmente, sara' inquadrato nei predetti organici; non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.