Art. 2. 
 
  Il presente  decreto  entrera'  in  vigore  dal  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 
  Nei territori non ancora restituiti  all'Amministrazione  italiana,
il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  dalla   data   di   tale
restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con  ordinanza
del Governo Militare Alleato. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare come legge dello Stato. 
 
  Dato a Roma, addi' 12 aprile 1946 
 
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                                       DE GASPERI - LOMBARDI - SCELBA 
 
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI 
  Registrato alla Carte dei conti addi' 7 giugno 1946 
  Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 195. - FRASCA