Art. 2.
Il presente decreto entrera' in vigore dal giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana,
il presente decreto entrera' in vigore dalla data di tale
restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza
del Governo Militare Alleato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 12 aprile 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - LOMBARDI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Carte dei conti addi' 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 195. - FRASCA