UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  il  R.  decreto  11 marzo  1937,  n. 759, col quale e' stato
approvato   il   regolamento   per  il  funzionamento  dell'Opera  di
previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato;
  Visto  il  decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154, relativo
alla costituzione del Ministero del tesoro;
  Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 413, relativo
alla  ripartizione  del Ministero delle comunicazioni in due distinti
ministeri;
  Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
  Sentito il Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  i  trasporti,  di concerto col
Ministro per il tesoro;
  Abbiamo decretato e decretiamo:

                               Art. 1.

  Gli  articoli  1,  2,  3,  5,  8,  9  e  10  del regolamento per il
funzionamento  dell'Opera  di previdenza a favore del personale delle
ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto 11 marzo 1937, n. 759,
sono modificati come appresso:
  Art. 1. - Il punto 2° e' sostituito dal seguente;
  "2°  al funzionamento delle colonie marine e climatiche per i figli
di agenti ed ex agenti delle Ferrovie dello Stato".
  Art. 2.   -   Al   punto   2°,   1°   comma,  le  parole  "iscritti
all'Associazione fascista ferrovieri, dello Stato" sono sostituite da
"agenti ed ex agenti delle Ferrovie dello stato".
  I comma di cui alla lettere d) e f) sono soppressi.
  Art. 3. - Al comma quinto, le parole "Ministero delle finanze" sono
sostituite da "Ministero del tesoro".
  Al  comma sesto e settimo le parole "Ministro per le comunicazioni"
sono sostituite da "Ministro per i trasporti".
  Art. 5.  -  Ai  comma  ottavo  e  nono  le  parole "Ministro per le
comunicazioni" sono sostituite da "Ministro per i trasporti".
  Al   comma   undicesimo  e  quattordicesimo,  le  parole  "iscritti
all'Associazione  fascista ferrovieri" sono sostituite, da "agenti ed
ex agenti delle Ferrovie dello Stato".
  Art. 8,  comma  primo.  - Le parole "Ministro per le comunicazioni"
sono sostituite da "Ministro per i trasporti".
  Art. 9. - E' sostituito dal seguente:
  "Le  deliberazioni  prese  in ogni seduta dal Comitato devono entro
sette  giorni essere trasmesse in copia al Ministro per i trasporti e
diventano  esecutive  quando  il Ministro nei sette giorni successivi
non ne abbia disposto l'annullamento".
  Art. 10,  ultimo comma. - Le parole, "un compenso di L. 15 al lordo
delle riduzioni di cui ai Regi decretilegge 20 novembre 1930, n. 1491
e 14 aprile 1934, n. 561" sono sostituite da "un compenso di L. 50 al
netto  delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930,
n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561".