UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto il R. decreto 11 marzo 1937, n. 759, col quale e' stato
approvato il regolamento per il funzionamento dell'Opera di
previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154, relativo
alla costituzione del Ministero del tesoro;
Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 413, relativo
alla ripartizione del Ministero delle comunicazioni in due distinti
ministeri;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col
Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Gli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 9 e 10 del regolamento per il
funzionamento dell'Opera di previdenza a favore del personale delle
ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto 11 marzo 1937, n. 759,
sono modificati come appresso:
Art. 1. - Il punto 2° e' sostituito dal seguente;
"2° al funzionamento delle colonie marine e climatiche per i figli
di agenti ed ex agenti delle Ferrovie dello Stato".
Art. 2. - Al punto 2°, 1° comma, le parole "iscritti
all'Associazione fascista ferrovieri, dello Stato" sono sostituite da
"agenti ed ex agenti delle Ferrovie dello stato".
I comma di cui alla lettere d) e f) sono soppressi.
Art. 3. - Al comma quinto, le parole "Ministero delle finanze" sono
sostituite da "Ministero del tesoro".
Al comma sesto e settimo le parole "Ministro per le comunicazioni"
sono sostituite da "Ministro per i trasporti".
Art. 5. - Ai comma ottavo e nono le parole "Ministro per le
comunicazioni" sono sostituite da "Ministro per i trasporti".
Al comma undicesimo e quattordicesimo, le parole "iscritti
all'Associazione fascista ferrovieri" sono sostituite, da "agenti ed
ex agenti delle Ferrovie dello Stato".
Art. 8, comma primo. - Le parole "Ministro per le comunicazioni"
sono sostituite da "Ministro per i trasporti".
Art. 9. - E' sostituito dal seguente:
"Le deliberazioni prese in ogni seduta dal Comitato devono entro
sette giorni essere trasmesse in copia al Ministro per i trasporti e
diventano esecutive quando il Ministro nei sette giorni successivi
non ne abbia disposto l'annullamento".
Art. 10, ultimo comma. - Le parole, "un compenso di L. 15 al lordo
delle riduzioni di cui ai Regi decretilegge 20 novembre 1930, n. 1491
e 14 aprile 1934, n. 561" sono sostituite da "un compenso di L. 50 al
netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930,
n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561".