Art. 2.

  Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a variare di anno in anno,
a  cominciare  dal 1945, la misura del compenso da corrispondere alla
Banca  d'italia  per  le  anticipazioni  temporanee  e  straordinarie
nonche'  la  misura del rimborso alla Banca stessa delle spese per il
servizio  di  tesoreria  provinciale,  contemplate  nell'art.  4  del
decreto  Ministeriale  31  dicembre  1936,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  del 6 febbraio 1937, tenendo conto di tutti i coefficienti
del  costo  dei  servizi,  e  a  stipulare con l'Istituto le relative
convenzioni.