Art. 2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a variare di anno in anno, a cominciare dal 1945, la misura del compenso da corrispondere alla Banca d'italia per le anticipazioni temporanee e straordinarie nonche' la misura del rimborso alla Banca stessa delle spese per il servizio di tesoreria provinciale, contemplate nell'art. 4 del decreto Ministeriale 31 dicembre 1936, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1937, tenendo conto di tutti i coefficienti del costo dei servizi, e a stipulare con l'Istituto le relative convenzioni.