UMBERTO II
                             RE D'ITALIA

  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto coi Ministri
per l'industria, e commercio e per la guerra;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere al pagamento:
    a) dei materiali requisiti od acquistati dagli Alleati;
    b) dei servizi loro prestati;
    c) delle requisizioni di immobili;
    d)  dei  danni dipendenti da azioni non di combattimento da parte
degli Alleati o connessi con le loro requisizioni.