Art. 2.

  I  pagamenti  di  cui  all'art. 1  potranno  essere  effettuati pel
tramite  degli  uffici  periferici  del Ministero della guerra, dalle
Intendenze  di  finanza  e dagli uffici del Ministero dei trasporti a
seconda  della  rispettiva  competenza  determinata  d'accordo tra il
Ministero  del  tesoro  ed  i Ministeri interessati, entro i seguenti
limiti:
    1) fino a L. 2.000.000 per ciascun indennizzo di cui alle lettere
a), b) e c);
    2) fino  all'importo  di L. 150.000 per ciascun indennizzo di cui
alla lettera d).
  I  pagamenti  saranno disposti con i fondi messi a disposizione del
Ministero del tesoro, dei quali i predetti uffici dovranno presentare
rendiconti   trimestrali  a  norma  della  legge  sulla  contabilita'
generale dello Stato.
  Tutti  gli  altri  pagamenti  saranno  effettuati  da un ufficio da
costituirsi  con  decreto  del  Ministro  per  il  tesoro  presso  la
Direzione generale del tesoro.
  La  valutazione  definitiva  e  quella provvisoria dei prezzi delle
merci,  dei  servizi  e di qualsiasi bene mobile e immobile requisito
dagli  Alleati,  sono  fatte in ogni caso, in conformita' delle norme
emanate al riguardo dagli organi competenti per la determinazione dei
prezzi.