Art. 2.
I pagamenti di cui all'art. 1 potranno essere effettuati pel
tramite degli uffici periferici del Ministero della guerra, dalle
Intendenze di finanza e dagli uffici del Ministero dei trasporti a
seconda della rispettiva competenza determinata d'accordo tra il
Ministero del tesoro ed i Ministeri interessati, entro i seguenti
limiti:
1) fino a L. 2.000.000 per ciascun indennizzo di cui alle lettere
a), b) e c);
2) fino all'importo di L. 150.000 per ciascun indennizzo di cui
alla lettera d).
I pagamenti saranno disposti con i fondi messi a disposizione del
Ministero del tesoro, dei quali i predetti uffici dovranno presentare
rendiconti trimestrali a norma della legge sulla contabilita'
generale dello Stato.
Tutti gli altri pagamenti saranno effettuati da un ufficio da
costituirsi con decreto del Ministro per il tesoro presso la
Direzione generale del tesoro.
La valutazione definitiva e quella provvisoria dei prezzi delle
merci, dei servizi e di qualsiasi bene mobile e immobile requisito
dagli Alleati, sono fatte in ogni caso, in conformita' delle norme
emanate al riguardo dagli organi competenti per la determinazione dei
prezzi.