Art. 3.

  Gli   interessati   che  non  intendono  accettare  gli  indennizzi
liquidati  dai funzionari delegati per danni dipendenti da azioni non
di  combattimento  e  di  cui  alla  lettera  d) dell'art. 1, possono
ricorrere  entro  un  mese  dalla  comunicazione del provvedimento al
Ministro per il tesoro.