Art. 4.

  Quando non sia possibile procedere agli accertamenti definitivi dei
danni  o  dei  prezzi relativi alle requisizioni, agli acquisti ed ai
servizi,  il  Ministero  del  tesoro puo' concedere acconti fino alla
misura  massima  dell' ottanta per cento degli indennizzi proposti in
via provvisoria dagli uffici tecnici competenti.