Art. 5. Presso l'Ufficio di liquidazione di cui all'art. 2, sara' costituito, con decreto del Ministro per il tesoro, un Comitato competente a dare parere circa la determinazione degli indennizzi su merci o cose requisite dagli Alleati, per i quali, per cause varie, non si e' potuto determinare il prezzo dagli organi tecnici di cui al n. 2, dell'art. 2, sui risarcimenti dei danni di cui alla lettera d) dell'art. 1, eccedenti le L. 150.000 e su quelli inferiori quando gli interessati non abbiano accettato l'indennizzo liquidato dai funzionari delegati e, a richiesta del Ministro per il tesoro, su ogni altra questione concernente la materia disciplinata dal presente decreto.