Art. 5.

  Presso   l'Ufficio   di   liquidazione  di  cui  all'art. 2,  sara'
costituito,  con  decreto  del  Ministro  per  il tesoro, un Comitato
competente  a dare parere circa la determinazione degli indennizzi su
merci  o  cose requisite dagli Alleati, per i quali, per cause varie,
non si e' potuto determinare il prezzo dagli organi tecnici di cui al
n. 2,  dell'art. 2, sui risarcimenti dei danni di cui alla lettera d)
dell'art. 1, eccedenti le L. 150.000 e su quelli inferiori quando gli
interessati   non   abbiano   accettato  l'indennizzo  liquidato  dai
funzionari  delegati  e,  a  richiesta del Ministro per il tesoro, su
ogni altra questione concernente la materia disciplinata dal presente
decreto.