Art. 6.

  Il  Comitato i composto da un consigliere di Stato che lo presiede,
da  un consigliere della Corte dei conti, da un avvocato dello Stato,
da  un membro da designarsi dal Ministero dell'industria e commercio,
da  un  membro  da  designarsi  dai  Ministero  della  guerra,  da un
magistrato,  anche  a  riposo,  da  un  funzionario del Ministero del
tesoro  e  da  un  membro da designarsi dalla segreteria del Comitato
interministeriale dei prezzi.
  Per questioni di carattere speciale, il Ministro per il tesoro puo'
far  partecipare alle sedute, funzionari di specifica competenza, col
benestare delle rispettive Amministrazioni.
  Il  capo dell'ufficio di cui al comma 30 dell'art. 2, potra' essere
anche  un  funzionario  a  riposo  dell'Amministrazione  centrale del
tesoro.
  Egli   funzionera'  da  segretario  del  Comitato  e,  in  caso  di
impedimento   o   di  assenza,  potra'  essere  sostituite  da  altro
funzionario dello stesso ufficio.