Art. 6. Il Comitato i composto da un consigliere di Stato che lo presiede, da un consigliere della Corte dei conti, da un avvocato dello Stato, da un membro da designarsi dal Ministero dell'industria e commercio, da un membro da designarsi dai Ministero della guerra, da un magistrato, anche a riposo, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un membro da designarsi dalla segreteria del Comitato interministeriale dei prezzi. Per questioni di carattere speciale, il Ministro per il tesoro puo' far partecipare alle sedute, funzionari di specifica competenza, col benestare delle rispettive Amministrazioni. Il capo dell'ufficio di cui al comma 30 dell'art. 2, potra' essere anche un funzionario a riposo dell'Amministrazione centrale del tesoro. Egli funzionera' da segretario del Comitato e, in caso di impedimento o di assenza, potra' essere sostituite da altro funzionario dello stesso ufficio.