Art. 7.

  I  provvedimenti  del  Ministro  per  il  tesoro  con  cui  vengono
liquidati  gli  indennizzi per il risarcimento dei danni alle persone
ed  alle  cose  di cui alla lettera d) dell'art. 1 e quelli emessi in
seguito   a  ricorso  degli  interessati  sui  provvedimenti  di  cui
all'art. 3, sono definitivi e contro di essi non sono ammessi ricorsi
ne' in via giudiziaria ne' in via amministrativa.