Art. 7. I provvedimenti del Ministro per il tesoro con cui vengono liquidati gli indennizzi per il risarcimento dei danni alle persone ed alle cose di cui alla lettera d) dell'art. 1 e quelli emessi in seguito a ricorso degli interessati sui provvedimenti di cui all'art. 3, sono definitivi e contro di essi non sono ammessi ricorsi ne' in via giudiziaria ne' in via amministrativa.