Art. 8.

  Per  sopperire  alle  spese  necessarie  per  il  funzionamento dei
servizi centrali e periferici di cui al presente decreto, il Ministro
per  il tesoro e' autorizzato ad applicare una ritenuta non superiore
al 2% su ogni somma pagata.

  Ordiniamo  che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia  inserto  nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno  d'Italia,  mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 21 maggio 1946

                               UMBERTO

                                                 DE GASPERI - CORBINO
                                                     GRONCHI - BROSIO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 giugno 1946
  Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 193. - FRASCA