Art. 8.
Per sopperire alle spese necessarie per il funzionamento dei
servizi centrali e periferici di cui al presente decreto, il Ministro
per il tesoro e' autorizzato ad applicare una ritenuta non superiore
al 2% su ogni somma pagata.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 21 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - CORBINO
GRONCHI - BROSIO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 193. - FRASCA