Art. 10. In sede di esecuzione delle opere per le quali sia stato assegnato il contributo di cui al numero I, art. 1 del presente decreto, la ditta interessata, per ottenere eventuali anticipazioni del contributo, stesso, dovra' richiedere all'ufficio del Genio civile competente per territorio i collaudi occorrenti, al fine di accertare la corrispondenza del progetto e dei preventivi presentati con le opere eseguite, nonche' lo stato di avanzamento dei lavori. L'ufficio del Genio civile, eseguiti gli accertamenti di legge, e constatata la buona esecuzione dei lavori, nonche' la loro entita', trasmettera' apposito verbale di accertamento all'organo competente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, precisando l'ammontare delle opere eseguite e proporra' la parte di contributo che potra' essere messa a pagamento, in relazione al contributo deliberato dal Comitato ed all' ammontare della spesa effettuata in base al progetto approvato. Le spese e le indennita' occorrenti per effettuare i controlli ed i collaudi delle opere approvate ed ammesse a contributo, sono a carico delle ditte beneficiarie.