Art. 10.

  In  sede di esecuzione delle opere per le quali sia stato assegnato
il  contributo  di  cui  al numero I, art. 1 del presente decreto, la
ditta   interessata,   per   ottenere   eventuali  anticipazioni  del
contributo,  stesso,  dovra'  richiedere all'ufficio del Genio civile
competente per territorio i collaudi occorrenti, al fine di accertare
la  corrispondenza  del  progetto  e dei preventivi presentati con le
opere eseguite, nonche' lo stato di avanzamento dei lavori.
  L'ufficio  del  Genio civile, eseguiti gli accertamenti di legge, e
constatata  la  buona esecuzione dei lavori, nonche' la loro entita',
trasmettera'  apposito  verbale di accertamento all'organo competente
presso   la   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri,  precisando
l'ammontare  delle  opere eseguite e proporra' la parte di contributo
che  potra'  essere  messa  a  pagamento,  in relazione al contributo
deliberato  dal  Comitato ed all' ammontare della spesa effettuata in
base al progetto approvato.
  Le spese e le indennita' occorrenti per effettuare i controlli ed i
collaudi delle opere approvate ed ammesse a contributo, sono a carico
delle ditte beneficiarie.