Art. 11.

  L'erogazione  parziale  o  totale del contributo di cui all'art. 1,
numero  1,  e'  subordinata  al relativo collaudo, come ai precedente
art. 10.
  L'erogazione  del  contributo  rateale di cui all'art. 1, numero 2,
decorre   dalla   data  di  inizio  dell'ammortamento  stabilita  nel
contratto  di  mutuo,  salva  la  facolta' di accordare il contributo
anche  sulle  somministrazioni  che  precedono l'entrata del mutuo in
ammortamento.
  Il contributo concesso in corrispondenza del mutuo resta di diritto
ceduto  alla  Sezione mutuante, e sara' direttamente corrisposto alla
Sezione  stessa  dal competente organo della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri,  alla scadenza di ciascuna semestralita', prelevandolo
dagli appositi stanziamenti di bilancio di cui al precedente art. 9.