Art. 11. L'erogazione parziale o totale del contributo di cui all'art. 1, numero 1, e' subordinata al relativo collaudo, come ai precedente art. 10. L'erogazione del contributo rateale di cui all'art. 1, numero 2, decorre dalla data di inizio dell'ammortamento stabilita nel contratto di mutuo, salva la facolta' di accordare il contributo anche sulle somministrazioni che precedono l'entrata del mutuo in ammortamento. Il contributo concesso in corrispondenza del mutuo resta di diritto ceduto alla Sezione mutuante, e sara' direttamente corrisposto alla Sezione stessa dal competente organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla scadenza di ciascuna semestralita', prelevandolo dagli appositi stanziamenti di bilancio di cui al precedente art. 9.