Art. 12.

  E'  concessa  l'esenzione  dalla normale imposta fabbricati e dalle
relative  sovrimposte  comunali  e  provinciali  per  il  periodo  di
venticinque  anni  a  coloro  che avranno ultimato le ricostruzioni o
costruzioni di alberghi, rifugi alpini, stabilimenti idro-termali, od
avranno   ampliato   quelli   esistenti   entro   cinque  anni  dalla
pubblicazione   del  presente  decreto,  In  caso  di  ampliamento  o
sopraelevazione,  l'esenzione  e'  limitata alla parte effettivamente
costruita in eccedenza a quella preesistente.
  L'esenzione  venticinquennale e' concessa anche agli edifici di cui
al  primo  comma  e che siano ricostruiti sulle aree risultanti dalla
integrale demolizione di fabbricati preesistenti.
  La    demolizione    deve    essere    preventivamente   denunziata
all'Amministrazione finanziaria, a pena di decadenza dal beneficio di
cui al precedente, capoverso.
  L'esenzione   dalla   normale   imposta   fabbricati   e   relative
sovrimposte,  stabilita  dal  presente articolo, e' subordinata. Alla
condizione che il fabbricato conservi la destinazione alberghiera per
l'intero periodo di venticinque anni.
  Qualora    venga   autorizzato   il   mutamento   di   destinazione
dell'immobile,  l'esenzione  verra'  limitata  al  periodo  di  tempo
durante   il   quale  l'immobile  avra'  conservato  la  destinazione
alberghiera.