Art. 12. E' concessa l'esenzione dalla normale imposta fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per il periodo di venticinque anni a coloro che avranno ultimato le ricostruzioni o costruzioni di alberghi, rifugi alpini, stabilimenti idro-termali, od avranno ampliato quelli esistenti entro cinque anni dalla pubblicazione del presente decreto, In caso di ampliamento o sopraelevazione, l'esenzione e' limitata alla parte effettivamente costruita in eccedenza a quella preesistente. L'esenzione venticinquennale e' concessa anche agli edifici di cui al primo comma e che siano ricostruiti sulle aree risultanti dalla integrale demolizione di fabbricati preesistenti. La demolizione deve essere preventivamente denunziata all'Amministrazione finanziaria, a pena di decadenza dal beneficio di cui al precedente, capoverso. L'esenzione dalla normale imposta fabbricati e relative sovrimposte, stabilita dal presente articolo, e' subordinata. Alla condizione che il fabbricato conservi la destinazione alberghiera per l'intero periodo di venticinque anni. Qualora venga autorizzato il mutamento di destinazione dell'immobile, l'esenzione verra' limitata al periodo di tempo durante il quale l'immobile avra' conservato la destinazione alberghiera.