Art. 13. Il competente organo di governo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Comitato per i contributi turistici, potra', ove ne ravvisi la convenienza nell'interesse del turismo, chiedere alle ditte che abbiano presentato regolare domanda per il conseguimento del contributo statale, successivamente deliberato in loro favore, di modificare od ampliare i primitivi progetti in rapporto alle nuove esigenze determinatesi. Il predetto Comitato ha facolta', in tal caso, di variare i contributi assegnati in relazione alla spesa derivante dal nuovo progetto. La variazione verra' approvata con ulteriore decreto del competente organo di governo.