Art. 13.

  Il  competente organo di governo presso la Presidenza del Consiglio
dei  Ministri,  sentito  il  parere  del  Comitato  per  i contributi
turistici,  potra',  ove ne ravvisi la convenienza nell'interesse del
turismo,  chiedere alle ditte che abbiano presentato regolare domanda
per   il   conseguimento   del  contributo  statale,  successivamente
deliberato  in  loro  favore,  di  modificare od ampliare i primitivi
progetti  in  rapporto alle nuove esigenze determinatesi. Il predetto
Comitato  ha facolta', in tal caso, di variare i contributi assegnati
in  relazione  alla spesa derivante dal nuovo progetto. La variazione
verra'  approvata  con  ulteriore  decreto  del  competente organo di
governo.