Art. 14. Nel caso che altra ditta, diversa da quella che ha richiesto i contributi previsti dall'art. 1 del presente decreto, subentri come nuova proprietaria, il competente organo di governo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei contribuiti turistici, potra' trasferire ad essa i contributi gia' concessi, purche' la ditta stessa sia riconosciuta tecnicamente e finanziariamente idonea. Tale ditta subentrera' alla precedente in tutti gli obblighi previsti dalla legge, anche per quanto riguarda i termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori e l'apprestamento dell'attrezzatura alberghiera.