Art. 14.

  Nel  caso  che  altra  ditta,  diversa da quella che ha richiesto i
contributi  previsti  dall'art. 1 del presente decreto, subentri come
nuova  proprietaria,  il  competente  organo  di  governo  presso  la
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei
contribuiti  turistici,  potra'  trasferire ad essa i contributi gia'
concessi,  purche'  la  ditta  stessa sia riconosciuta tecnicamente e
finanziariamente idonea.
  Tale  ditta  subentrera'  alla  precedente  in  tutti  gli obblighi
previsti  dalla  legge, anche per quanto riguarda i termini stabiliti
per  l'ultimazione  dei  lavori  e  l'apprestamento dell'attrezzatura
alberghiera.