Art. 15.

  Il  competente organo di governo presso la Presidenza del Consiglio
dei  Ministri,  nel  decreto  di  approvazione  dei contributi di cui
all'art. 1 del presente decreto, ovvero con provvedimento successivo,
stabilira' un termine per l'inizio delle opere sovvenzionate.
  Entro  180 giorni dalla scadenza del termine suddetto, chiedera' al
competente  ufficio  del  Genio civile l'accertamento sullo stato dei
lavori.
  Qualora  da  tale accertamento risulti che i lavori non siano stati
ancora iniziati, oppure non si dia sicuro affidamento che la relativa
attrezzatura  di  interesse  alberghiero  e  turistico  possa  essere
completata  ed  in  funzione  entro  il  termine previsto dall'ultimo
capoverso  dell'art.  1 del presente decreto, il competente organo di
governo  presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta
del   Comitato   per  i  contributi  turistici  e  Con  provvedimento
definitivo,  revochera' la concessione del contributo di cui all'art.
1,  numero 1, del presente decreto, e disporra' per il recupero della
parte di contributo eventualmente gia' erogata.
  Nei  casi anzidetti, anche i contributi di cui al numero 2 di detto
articolo,  saranno  revocati dal predetto organo di governo, salvo il
verificarsi  delle  condizioni previste dagli articoli 12 e 13 del R.
decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561.