Art. 15. Il competente organo di governo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel decreto di approvazione dei contributi di cui all'art. 1 del presente decreto, ovvero con provvedimento successivo, stabilira' un termine per l'inizio delle opere sovvenzionate. Entro 180 giorni dalla scadenza del termine suddetto, chiedera' al competente ufficio del Genio civile l'accertamento sullo stato dei lavori. Qualora da tale accertamento risulti che i lavori non siano stati ancora iniziati, oppure non si dia sicuro affidamento che la relativa attrezzatura di interesse alberghiero e turistico possa essere completata ed in funzione entro il termine previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 1 del presente decreto, il competente organo di governo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato per i contributi turistici e Con provvedimento definitivo, revochera' la concessione del contributo di cui all'art. 1, numero 1, del presente decreto, e disporra' per il recupero della parte di contributo eventualmente gia' erogata. Nei casi anzidetti, anche i contributi di cui al numero 2 di detto articolo, saranno revocati dal predetto organo di governo, salvo il verificarsi delle condizioni previste dagli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561.