Art. 16. L'obbligo previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1280, di non mutare la destinazione alberghiera dei fabbricati ricostruiti, costruiti, migliorati-ampliati con i contributi statali, deve avere la durata di venticinque anni e deve esserne data pubblicita' a cura del competente organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mediante trascrizione del vincolo presso il competente Ufficio dei registri immobiliari, a carico dei beneficiari e con l'applicazione dell'imposta unica di trascrizione ipotecaria nella misura di L. 20, salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari. Le disposizioni del comma precedente non si applicano nel caso di contributi devoluti ai gestori e soltanto per opere di arredamento o per lavori di straordinaria manutenzione.