Art. 16.

  L'obbligo previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1938,
n.  1280,  di  non  mutare la destinazione alberghiera dei fabbricati
ricostruiti, costruiti, migliorati-ampliati con i contributi statali,
deve  avere  la  durata  di  venticinque  anni  e  deve  esserne data
pubblicita'  a  cura  del  competente  organo  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri, mediante trascrizione del vincolo presso il
competente Ufficio dei registri immobiliari, a carico dei beneficiari
e  con  l'applicazione  dell'imposta unica di trascrizione ipotecaria
nella misura di L. 20, salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori
dei registri immobiliari.
  Le  disposizioni  del comma precedente non si applicano nel caso di
contributi  devoluti ai gestori e soltanto per opere di arredamento o
per lavori di straordinaria manutenzione.