Art. 18.

  Nel  caso  che  gli  stanziamenti, disposti in ogni esercizio per i
contributi  di  cui  all' art. 1, non venissero completamente erogati
nell'esercizio  stesso,  le  somme  residue  saranno trasferite negli
esercizi  successivi  anche  a  quello  in cui scadra' il quinquennio
previsto dall'ultimo capoverso dello stesso articolo.