Art. 19. L'apposito organo di governo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero del tesoro, stabilira', anno per anno, le spese necessarie per il funzionamento del Comitato per i contributi turistici e del competente ufficio, in esse comprese quelle per spettanze, ad eventuale personale specializzato non di ruolo, il cui trattamento economico resta stabilito ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive variazioni.