Art. 19.

  L'apposito organo di governo presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  di  concerto con il Ministero del tesoro, stabilira', anno
per anno, le spese necessarie per il funzionamento del Comitato per i
contributi  turistici  e  del  competente  ufficio,  in esse comprese
quelle  per  spettanze,  ad  eventuale personale specializzato non di
ruolo,  il  cui trattamento economico resta stabilito ai sensi del R.
decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive variazioni.