Art. 2. Chiunque intenda usufruire dei contributi di cui all'articolo precedente, dovra' presentare, entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, domanda al competente organo di governo presso la Presidenza dei Consiglio dei Ministri. Detta domanda dovra' contenere l'indicazione precisa della localita' prescelta, la designazione dello stabile da riparare, ricostruire, costruire, ampliare, migliorare o arredare e sara' corredata dal progetto tecnico, dal progetto dell'arredamento, dal particolareggiato preventivo del costo di tutte le opere, dal relativo piano finanziario, ed accompagnata dal parere dell'ente turistico competente per territorio, nonche' da copia dell' istanza inoltrata alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale del Lavoro, per ottenere il mutuo di cui al numero 2 del precedente articolo.