Art. 2.

  Chiunque  intenda  usufruire  dei  contributi  di  cui all'articolo
precedente,  dovra' presentare, entro un anno dalla pubblicazione del
presente  decreto,  domanda al competente organo di governo presso la
Presidenza dei Consiglio dei Ministri.
  Detta   domanda   dovra'   contenere  l'indicazione  precisa  della
localita'  prescelta,  la  designazione  dello  stabile  da riparare,
ricostruire,  costruire,  ampliare,  migliorare  o  arredare  e sara'
corredata  dal  progetto  tecnico, dal progetto dell'arredamento, dal
particolareggiato  preventivo  del  costo  di  tutte  le  opere,  dal
relativo  piano  finanziario,  ed  accompagnata  dal parere dell'ente
turistico  competente  per territorio, nonche' da copia dell' istanza
inoltrata   alla   Sezione   autonoma  per  l'esercizio  del  credito
alberghiero  e  turistico,  istituita  presso  la Banca nazionale del
Lavoro,  per  ottenere  il  mutuo  di  cui al numero 2 del precedente
articolo.