Art. 3.

  Presso  il  competente  organo  di  governo,  di  cui  all'articolo
precedente,  e' costituito un Comitato per i contributi turistici, al
quale  e' demandato il compito di assegnare i contributi dello Stato,
di   cui   all'   art.   1   del  presente  decreto,  avuto  riguardo
all'importanza  e all'interesse turistico dei progetti presentati, in
maniera  che,  sui  fondi  annualmente  disponibili, sia stabilito il
seguente ordine di precedenza:
    1)  pagamento  dei  contributi  gia'  assegnati  dallo  Stato, in
applicazione  dei, provvedimenti legislativi richiamati al successivo
articolo 20;
    2)  contributi per le riparazioni, ricostruzioni e riattrezzature
degli  alberghi  e  degli  impianti indicati nell'art. 1, distrutti o
danneggiati a causa di eventi bellici;
    3)  contributi  per  nuove  costruzioni  ed attrezzature indicate
nello   stesso   art.   1,  nonche'  per  ampliamenti,  migliorie  od
arredamenti.