Art. 3.
Presso il competente organo di governo, di cui all'articolo
precedente, e' costituito un Comitato per i contributi turistici, al
quale e' demandato il compito di assegnare i contributi dello Stato,
di cui all' art. 1 del presente decreto, avuto riguardo
all'importanza e all'interesse turistico dei progetti presentati, in
maniera che, sui fondi annualmente disponibili, sia stabilito il
seguente ordine di precedenza:
1) pagamento dei contributi gia' assegnati dallo Stato, in
applicazione dei, provvedimenti legislativi richiamati al successivo
articolo 20;
2) contributi per le riparazioni, ricostruzioni e riattrezzature
degli alberghi e degli impianti indicati nell'art. 1, distrutti o
danneggiati a causa di eventi bellici;
3) contributi per nuove costruzioni ed attrezzature indicate
nello stesso art. 1, nonche' per ampliamenti, migliorie od
arredamenti.