Art. 4.
Il Comitato per i contributi turistici e' cosi' composto:
1) un rappresentante del Ministero delle finanze;
2) un rappresentante del Ministero del tesoro;
3) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
4) un rappresentante del Ministero dell'industria e del
commercio;
5) un rappresentante del competente organo di governo incaricato
per il turismo;
6) un rappresentante dell'Ente nazionale per le industrie
turistiche;
7) un rappresentante degli albergatori, designato a norma
dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945,
n. 474, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto con il Ministro per l'industria e commercio.
Il presidente del Comitato e' nominato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, al di fuori dei membri del Comitato stesso.
Espletera' le funzioni di segretario del Comitato un funzionario
dell' organo di governo, indicato al numero 5 del presente articolo,
di grado non inferiore al 90 di gruppo A.