Art. 4.

  Il Comitato per i contributi turistici e' cosi' composto:
    1) un rappresentante del Ministero delle finanze;
    2) un rappresentante del Ministero del tesoro;
    3) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
    4)   un   rappresentante   del  Ministero  dell'industria  e  del
commercio;
    5)  un rappresentante del competente organo di governo incaricato
per il turismo;
    6)   un  rappresentante  dell'Ente  nazionale  per  le  industrie
turistiche;
    7)   un  rappresentante  degli  albergatori,  designato  a  norma
dell'art.  8  del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945,
n.  474,  dal  Ministro  per  il  lavoro  e la previdenza sociale, di
concerto con il Ministro per l'industria e commercio.
  Il  presidente  del  Comitato  e'  nominato  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, al di fuori dei membri del Comitato stesso.
  Espletera'  le  funzioni  di segretario del Comitato un funzionario
dell'  organo di governo, indicato al numero 5 del presente articolo,
di grado non inferiore al 90 di gruppo A.