Art. 5. Il competente organo di governo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sottoporra' le domande pervenute, con proprie osservazioni, all'esame del Comitato per i contributi turistici di cui al precedente articolo. Detto Comitato si pronunciera' sulla concessione dei contributi, determinando la loro misura sulla parte di spesa non mutuata e l'ammontare del mutuo ammissibile a contributo. I contributi restano definitivamente assegnati con la emissione, da parte del competente organo di governo, del decreto che approva la deliberazione presa dal Comitato.