Art. 5.

  Il competente organo di governo, presso la Presidenza del Consiglio
dei   Ministri,   sottoporra'   le  domande  pervenute,  con  proprie
osservazioni,  all'esame  del  Comitato per i contributi turistici di
cui al precedente articolo.
  Detto  Comitato  si  pronunciera' sulla concessione dei contributi,
determinando  la  loro  misura  sulla  parte  di  spesa non mutuata e
l'ammontare del mutuo ammissibile a contributo.
  I contributi restano definitivamente assegnati con la emissione, da
parte  del  competente  organo di governo, del decreto che approva la
deliberazione presa dal Comitato.