Art. 6.

  E'  in  facolta'  del  competente  organo  di  governo,  presso  la
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, di ammettere ai benefici di
cui  al  precedente  art.  1 le opere facenti parte integralmente del
progetto  presentato  ed  approvato  dal  Comitato  per  i contributi
turistici   e   che   siano   state   iniziate   dalle   ditte  prima
dell'approvazione   da  parte  del  predetto  Comitato,  ma  dopo  la
presentazione della relativa domanda di contribuito.
  Possono,  altresi', essere ammesse ai contributi di cui al medesimo
art.  1  le  opere iniziate prima dell'entrata in vigore dei presente
decreto,  purche'  risulti  documentata l'entita' dei danni subiti in
dipendenza  degli  eventi bellici, per i quali soltanto e' ammessa la
concessione  dei contributi stessi. Il termine di presentazione della
relativa  domanda,  stabilito  nel primo comma dell'articolo 2, e' in
tal caso ridotto alla meta'.
  Le  disposizioni  contenute  nei  precedenti  comma,  si applicano,
inoltre,  solo  quando  le opere siano riconosciute eseguite a regola
d'arte  da  parte del competente ufficio del Genio civile, in sede di
accertamento.