Art. 6. E' in facolta' del competente organo di governo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di ammettere ai benefici di cui al precedente art. 1 le opere facenti parte integralmente del progetto presentato ed approvato dal Comitato per i contributi turistici e che siano state iniziate dalle ditte prima dell'approvazione da parte del predetto Comitato, ma dopo la presentazione della relativa domanda di contribuito. Possono, altresi', essere ammesse ai contributi di cui al medesimo art. 1 le opere iniziate prima dell'entrata in vigore dei presente decreto, purche' risulti documentata l'entita' dei danni subiti in dipendenza degli eventi bellici, per i quali soltanto e' ammessa la concessione dei contributi stessi. Il termine di presentazione della relativa domanda, stabilito nel primo comma dell'articolo 2, e' in tal caso ridotto alla meta'. Le disposizioni contenute nei precedenti comma, si applicano, inoltre, solo quando le opere siano riconosciute eseguite a regola d'arte da parte del competente ufficio del Genio civile, in sede di accertamento.