Art. 7. Per le domande con le quali si richiedono i contributi di cui al numero 2, art. 1 del presente decreto, il Comitato per i contributi turistici fara' conoscere alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale del Lavoro, il proprio parere sulla opportunita' della prospettata riparazione, ricostruzione, costruzione od ampliamento, impianti ed arredamenti compresi, comunicando l'ammontare del mutuo sul quale verra' commisurato il contributo rateale.