Art. 7.

  Per  le  domande  con le quali si richiedono i contributi di cui al
numero  2,  art. 1 del presente decreto, il Comitato per i contributi
turistici  fara'  conoscere alla Sezione autonoma per l'esercizio del
credito  alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale
del  Lavoro,  il  proprio parere sulla opportunita' della prospettata
riparazione,  ricostruzione,  costruzione od ampliamento, impianti ed
arredamenti  compresi,  comunicando  l'ammontare  del mutuo sul quale
verra' commisurato il contributo rateale.