Art. 8.

  Nessuna  erogazione  dei contributi previsti dall'articolo 1, n. 2,
potra' essere iniziata fino a quando sulla concessione del mutuo, per
il  quale  puo'  essere  accordato  il  contributo rateale, non avra'
favorevolmente  deliberato  la  Sezione  autonoma per l'esercizio del
credito  alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale
del Lavoro.