Art. 8. Nessuna erogazione dei contributi previsti dall'articolo 1, n. 2, potra' essere iniziata fino a quando sulla concessione del mutuo, per il quale puo' essere accordato il contributo rateale, non avra' favorevolmente deliberato la Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale del Lavoro.