Art. 9. Nello stato di previsione del bilancio del Ministero del tesoro, a datare dall'esercizio 1946-47, fino all'esercizio 1970-71, saranno stanziate le somme necessarie per provvedere agli scopi di cui all'art. 1 dei presente decreto. Tali stanziamenti saranno distribuiti nei rispettivi esercizi in maniera che non venga superato complessivamente l'onere corrispondente allo stanziamento annuo di L. 50 milioni per venticinque anni.