Art. 9.

  Nello  stato di previsione del bilancio del Ministero del tesoro, a
datare  dall'esercizio  1946-47,  fino all'esercizio 1970-71, saranno
stanziate  le  somme  necessarie  per  provvedere  agli  scopi di cui
all'art. 1 dei presente decreto.
  Tali  stanziamenti  saranno  distribuiti nei rispettivi esercizi in
maniera    che    non   venga   superato   complessivamente   l'onere
corrispondente   allo   stanziamento  annuo  di  L.  50  milioni  per
venticinque anni.